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Currency Act del 1764

Il Currency Act del 1764 impedì alle colonie americane di creare la propria valuta.

CONSIDERANDO che grandi quantità di fatture cartacee di credito sono state create ed emesse nelle colonie o nelle piantagioni di sua Maestà in America, in virtù di atti, ordini, risoluzioni o voti di assemblea, rendendo e dichiarando tali fatture di credito a corso legale in pagamento di denaro: e considerando che tali titoli di credito si sono notevolmente deprezzati nel loro valore, per mezzo dei quali i debiti sono stati scaricati con un valore molto inferiore a quello per cui è stato contratto, con grande scoraggiamento e pregiudizio del commercio e del commercio dei sudditi di sua Maestà, causando confusione nei rapporti, e diminuendo il credito in dette colonie o piantagioni: per rimedio di che, possa piacere alla vostra Maestà più eccellente, che possa essere emanata; e che sia emanato dal Re più eccellente maestà, e con il parere e il consenso dei lords spirituali e temporali e i comuni, riuniti nell’attuale parlamento, e con l’autorità dello stesso, Che dopo il primo giorno di settembre, mille sette cento e sessanta quattro, nessun atto, l’ordine, la risoluzione, o il voto dell’assemblea, in ogni sua Maestà colonie o piantagioni in America, deve essere effettuata, per la creazione o il rilascio di fatture cartacee o i titoli di credito di qualsiasi tipo o a denominazione di sorta, dichiarando tali fatture cartacee, o titoli di credito, di avere corso legale in pagamento di qualsiasi affare, contratto, debito, debito o richiesta di qualsiasi tipo; e ogni clausola o disposizione che in seguito sarà inserita in qualsiasi atto, ordine, risoluzione o voto dell’assemblea, in contrasto con questo atto, sarà nulla e nulla.

II. E mentre la grande quantità di carta bollette, o titoli di credito, che sono ora effettivamente in circolazione, e valuta in diverse colonie o piantagioni in America, emessa in virtù di atti di montaggio dichiarazione di tali disegni di un legale, è altamente opportuno che il condizioni e termini su cui tali fatture sono state emesse, non deve essere variato e / o prolungati, in modo da continuare il corso legale della stessa oltre i termini rispettivamente fissati da tali atti per chiamata e lo scarico di tali fatture; essere pertanto emanata dall’autorità predetta, Che ogni atto, l’ordine, la risoluzione, o il voto dell’assemblea, in una qualsiasi di dette colonie o piantagioni, che deve essere fatto per prolungare il corso legale di qualsiasi carta di fatture o titoli di credito, che sono ora sussistente e corrente in una qualsiasi di dette colonie o piantagioni in America, oltre i tempi fissati per la convocazione in, affondare, e lo scarico di tali fatture cartacee, o titoli di credito, devono essere nulli.

III. E sia inoltre emanate dall’autorità predetta, Che se il governatore o comandante in capo per il momento, in tutto o in una qualsiasi di dette colonie o piantagioni di si, e dopo il primo giorno di settembre, mille sette cento e sessanta quattro, dare il suo assenso a qualsiasi azione o l’ordine dell’assemblea contrarie al vero intento e il significato di questo gesto, ogni governatore o comandante in capo deve, per ogni reato, perde il e pagare la somma di mille libbre, e deve essere immediatamente rimosso dal suo governo, e per sempre incapace di qualsiasi pubblico ufficio o luogo di fiducia.

IV. Sempre a condizione Che nulla nella presente legge si estendono per modificare o abrogare una legge votata in una ventina di quarto anno del regno di sua maestà Re Giorgio, la Seconda, intitolata, Un atto regolamentare e contenere fatture cartacee di credito di sua Maestà colonie o piantagioni di Rhode Island e le piantagioni di Providence, nel Connecticut, il Massachuset s Bay, New Hampshire, in America, e per evitare che la stessa, essendo legale offerte in denaro.

V. A condizione, inoltre, che nulla di quanto qui contenuto si estenderà, o essere interpretato per estendere, per rendere una qualsiasi delle fatture ora esistenti in una qualsiasi delle suddette colonie un corso legale.

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